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Pergotenda, è edilizia libera?


06/05/2021 – L’installazione di una pergotenda, a determinate condizioni, è un intervento di edilizia libera e non richiede alcun permesso. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza 3393/2921.


Pergotenda, il caso

Il proprietario di un immobile aveva realizzato due pergotende sui terrazzi della sua abitazione. Il Comune gli aveva imposto la demolizione delle opere, ma lui si era rivolto al Tar, sostenendo che si trattasse di manufatti amovibili. A suo avviso, l’elemento principale era la tenda, cioè un mero arredo pertinenziale, senza alcun impatto visivo, e si trattava quindi di opere di edilizia libera.


Il Tar, però, aveva confermato l’ordine di demolizione, spiegando che le pergotende erano situate sui terrazzi di un immobile vincolato e che, per le loro dimensioni, avrebbero creato nuovi ambienti, con aumento della volumetria, e richiesto l’autorizzazione sismica.


Pergotenda, no alla demolizione

I giudici del Consiglio di Stato hanno ribaltato la decisione del Tar spiegando che, recentemente, la nozione di pergotenda è stata precisata ulteriormente da un’altra sentenza del CdS.


La sentenza ha spiegato che sono “nuove costruzioni” i manufatti leggeri, anche prefabbricati, purché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini e dotati di una propria autonomia funzionale.


I giudici hanno sottolineato che una circolare interpretativa, emanata dal Comune che ha ordinato la demolizione, non sono nuove costruzioni i gazebo, i pergolati e le tettoie “leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati aventi carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile. Tali manufatti, si legge nella sentenza, creano un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità, senza creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.


Allo stesso tempo, il CdS ha evidenziato che la circolare del Comune annovera tra gli interventi di edilizia libera le strutture semplici, tra cui sono elencati gazebo, pergotende con telo retrattile, pergolati, se elementi di arredo annessi ad unità immobiliari e/o edilizie aventi esclusivamente destinazione abitativa, tende autoportanti, tende in aggetto, ombrelloni.


I giudici hanno spiegato che, nella precedente sentenza, il CdS ha ritenuto che l’elenco dovesse essere esteso ai manufatti tipo pergotende, ribadendo che la realizzazione di una pergotenda, opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale, esclude la necessità di titolo edilizio, a meno che non determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio.


Dalle perizie non erano state rilevate tamponature, né erano emerse alterazioni delle sagome o dei prospetti. L’unica struttura portante di una delle due pergotende era stata dichiarata preesistente, mentre la copertura e la parziale chiusura perimetrale non potevano essere considerate permanenti dato il carattere retrattile delle tende.


Sulla base di questi motivi, il CdS ha concluso che le opere non necessitavano di alcuna autorizzazione e ha annullato l’ordine di demolizione.

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