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Pergotenda con pannelli di vetro richiudibili, CdS: ricade in edilizia libera

29/10/2019 – Una struttura con tenda retraibile, comandata elettricamente, tamponata su due lati con pannelli di vetro scorrevole richiudibili a pacchetto, ricade nella definizione di ‘pergotenda’ e, come tale, non richiede alcun titolo abilitativo. Questa la conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato nella Sentenza 6979/2019.

Pergotenda e titolo abilitativo: il caso


La controversia ha ad oggetto l’appello proposto nei confronti della sentenza con cui il Tar Lazio aveva confermato la demolizione della pergotenda ritraibile di 9 metri e di altezza variabile (da 2,60 a 2,25), realizzata in assenza di titolo abilitativo, che rendeva abitabile un terrazzo arredato con tavoli e sedie da giardino e in cui erano stati installati due climatizzatori. I giudici del Consiglio di Stato hanno accolto l’appello in quanto, “dall’impugnata ordinanza di demolizione e dalla documentazione depositata in giudizio con i relativi allegati fotografici”, l’appellante aveva installato, secondo la stessa definizione della PA, una “pergotenda”, ovvero un’opera che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessità di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione. Il CdS ricorda che la conclusione trova conforto anche nel Glossario Unico contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera.

Pergotenda: la struttura è un accessorio


Il CdS ricorda che una struttura leggera destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico non necessita di permesso di costruire in quanto “l'opera principale non è l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda”. “Quest'ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio”. Infine, i giudici sottolineano che “la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie”.

Pergotenda con pannelli in vetro: attenzione ai condizionatori  


I Giudici, però, pongono l’accento sulla presenza dei condizionatori che, in termini di delimitazione della nozione di pergotenda, risultano incompatibili i condizionatori. In linea generale, il CdS ha precisato che gli stessi apparecchi, laddove funzionanti, darebbero vita ad uno spazio destinato ad un utilizzo ben più ampio e continuativo rispetto alla nozione di transitorietà e precarietà della vera e propria pergotenda. Nel caso di specie, però, “non risultano provati l’allaccio ed il funzionamento dei climatizzatori”.



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